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Qualora, successivamente all’ammissione alla procedura di concordato preventivo, il commissario giudiziale verifichi che, prima della presentazione della domanda di concordato, furono commessi atti in frode da parte della società, si determina una causa di improcedibilità della domanda. Pertanto si aprirà il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato e, se ne sussistono i presupposti, vi sarà dichiarazione di fallimento.
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