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Nel caso di concordato con continuità aziendale, in cui la ditta che si trovi ancora in pre-concordato chieda l’autorizzazione a subappaltare l’esecuzione di un opera ad un terzo (da intendersi quale atto di amministrazione straordinaria), l’attestatore che redige la relazione di cui all’art. 186-bis, comma 2, lett. b), l. fall. deve altresì attestare (con riferimento specifico all’oggetto dell’autorizzazione) gli elementi contabili di cui al comma 1 dello stesso art. 186-bis, e inoltre - ove si tratti di opera pubblica - la conformità al piano e la “ragionevole capacità di adempimento” dei contratti da parte del terzo subappaltatore, come prescritto dal terzo comma per l’impresa appaltatrice; dovrà altresì farsi risultare l’assenso al subentro prestato (anche nella forma del silenzio-assenso, ove sia così previsto dal bando di gara) dalla Pubblica Amministrazione.
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