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Massima | Il caso | Osservazioni | Conclusioni |
Rientra tra le “passività incontrate per l'acquisto” del bene, ai sensi dell'art. 42, comma 2, l.fall., il debito derivante da un contratto di mutuo stipulato dal fallito, in pendenza della procedura concorsuale, per l'acquisto di un immobile, successivamente appreso all'attivo del fallimento, a condizione che l'istituto di credito dimostri che la somma erogata è stata effettivamente richiesta ed impiegata dal debitore per tale scopo.
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