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Il caso riguarda un licenziamento intimato nella fase prenotativa di un concordato preventivo ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.fall.. Sorto l’obbligo–diritto al “preavviso”, durante tale periodo i dipendenti non vengono esonerati dal prestare lavoro, tuttavia, in mancanza di necessità, non viene loro richiesto di lavorare. Il fatto che durante il periodo di preavviso alcuni dipendenti lavorino, altri lavorino saltuariamente, altri non lavorino, incide ai fini della determinazione della natura del credito?
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