Il contenuto integrale è riservato solo agli utenti abbonati che hanno effettuato la Login.
Non sei ancora abbonato? ABBONATI SUBITO
ABBONATI ONLINE | Preferisci vedere il prodotto insieme a un nostro esperto? |
---|---|
Abbonamento al portale
|
|
Come affermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite, 18 settembre 2006, n. 20067, il canone demaniale non è una entrata tributaria, ma un provento derivante dall’utilizzo di un bene pubblico. Infatti i canoni sono collocati, nel bilancio statale, tra le entrate extratributarie. La giurisprudenza ha assimilato il canone demaniale al canone locatizio, in forza dell'equivalente richiamo al termine di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 2948 n. 3 c. c. (Cass. Civ., Sez. I, 23 maggio 1989, n. 2457). Alla luce di tale orientamento, il canone di concessione demaniale potrebbe in astratto godere del privilegio speciale di cui all’art. 2764 c.c., ma il creditore deve indicare i beni oggetto del privilegio, giusta il disposto dell’art. 93, comma 3, n. 4 l. fall. La sanzione per la mancata descrizione dei beni oggetto del privilegio è l’ammissione in chirografo come previsto dall’art. 93, comma 4, l. fall.
Leggi dopo |