03 Aprile 2014 | di Daniele Fico
Postergazione
La regola della postergazione dei finanziamenti dei soci sancita dall'art. 2467 c.c.trova una deroga per i prestiti erogati in esecuzione o in funzione della procedura di concordato preventivo, relativamente ai quali, cioè ai crediti sorti per effetto dei medesimi, l'art. 182-quater, comma 3, l. fall., riconosce, seppur limitatamente all'ottanta percento del loro ammontare, la prededuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 l. fall.
L'Autore, dopo aver esaminato la disciplina dei finanziamenti soci prevista dal diritto societario, si sofferma sul principio di prededucibilità di tali finanziamenti sancito dall'art. 182-quater l. fall. in deroga all'art. 2467 c.c.