Tu sei qui
- Home ›
- Rubriche ›
- Focus
![]() |
Focus |
Il sostentamento del sovraindebitato nel decreto di apertura della liquidazione del patrimonio: limiti di pignorabilità
SovraindebitamentoNel decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, il giudice deve fissare i limiti del sostentamento del debitore di cui all'art. 545 c.p.c., che non possono essere ampliati in misura più favorevole per i creditori e più sfavorevole per il debitore. Il Giudice ha sì la facoltà di determinare quanto necessario al mantenimento del debitore, ma solo in aumento rispetto alle proporzioni fissate dall'art. 545, c.p.c..
Leggi dopo |
I doveri reattivi dell'imprenditore sotto l'Impero CoVid-19 e l'obbligo di non arrendersi
Crisi d'impresa e insolvenzaIl D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) ha introdotto, com'è noto, diverse disposizioni che derogano a norme del diritto societario (artt. 6-7-8). Sulla ratio e sugli effetti complessivi di tale intervento mi sono già soffermato di recente (Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di guerra, in www.ilFallimentarista.it): non vi è dubbio, a mio parere, che la scelta di non discriminare a sufficienza, ed in modo chiaro, fra imprese già dissestate prima della pandemia, imprese pregiudicate dalle conseguenze della crisi CoVid, ed infine imprese la cui efficienza non è stata compromessa, sia il frutto di una scelta politica discutibile e potenzialmente molto dannosa.
Leggi dopo |
Il risarcimento del danno a seguito della violazione dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria
Offerte pubbliche di acquisto e di scambioIl Decreto Competitività (L. n. 116/2014), modificando chirurgicamente il Testo Unico della Finanza, ha introdotto rilevanti novità in tema di società quotate in borsa contemplando, tra l'altro, la possibilità che queste possano prevedere, nei loro statuti, la maggiorazione dei diritti di voto. In conseguenza di ciò l'obbligo di offerta pubblica d'acquisto scatta, oltre che per il caso di acquisti che comportino una partecipazione superiore al trenta per cento, anche quando a seguito di maggiorazione dei diritti di voto si venga a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi. L'autore analizza l'istituto dell'offerta pubblica d'acquisto totalitaria obbligatoria soffermandosi sull'aspetto risarcitorio legato alla violazione degli obblighi ad essa connessi.
Leggi dopo |
Il ‘destino' della proprietà intellettuale nelle procedure concorsuali
Finanziamenti nelle procedure concorsualiIl rapporto tra regole della proprietà intellettuale e nuove procedure concorsuali si rivela assai articolato, dovendosi rispondere a diverse esigenze e variegate fattispecie. In generale, l'attenzione sarà qui concentrata sull'ipotesi in cui, al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, nel patrimonio da liquidarsi siano presenti diritti di proprietà intellettuale, di cui l'imprenditore sia il titolare. Basti pensare ai diritti patrimoniali che scaturiscono da marchi registrati e degli altri segni distintivi, dai brevetti, dai modelli e disegni industriali, dal know-how, dai diritti di autore e dai diritti ad essi connessi.
Leggi dopo |
Avvio della fase B: accelerazione dei procedimenti finalizzati alla distribuzione di liquidità ai creditori
Tribunale di Milano
In un contesto in cui ciascun comparto della società civile e, in definitiva, ciascuno di noi si interroga su quale sia il proprio ruolo specifico nella c.d. fase B, quella che cioè dovrebbe traghettarci verso la ritrovata normalità in un tempo auspicabilmente breve, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, in data 15 aprile 2020, ha diramato una Circolare contenente “Linee Guida di Comportamento”* per la gestione delle attività giudiziarie che la riguardano, sino al 30 giugno 2020.
Leggi dopo |
Effetti del D.L. n. 23/2020 sulla materia concorsuale
Crisi d'impresa e insolvenzaA fronte dell'emergenza epidemiologica in atto e del blocco delle attività produttive, è evidente il ruolo cruciale della normativa dedicata alla crisi d'impresa. Al riguardo, una decisa raccomandazione a tutti i legislatori europei è provenuta dal Comitato esecutivo di CERIL (Conference of European Restructuring and Insolvency Law) che lo scorso 20 marzo ha reso pubblico sul proprio sito internet un documento in cui esprime significative preoccupazioni relative all'idoneità (o meno) della normativa europea e di quella dei singoli stati nazionali a fronteggiare la presente situazione di crisi, auspicando quindi l'immediata adozione di provvedimenti volti, in primo luogo, a sospendere obblighi e termini di presentazione delle domande di accesso ad una procedura concorsuale, con relativa irresponsabilità degli imprenditori ed indipendentemente dall'effettiva prova della dipendenza dello stato di crisi dalla situazione straordinaria in atto; in secondo luogo, a far fronte alla crisi di liquidità non solo con interventi diretti (ciò anche in deroga al generale divieto di aiuti di stato ovvero mediante l'acquisto straordinario di titoli effettuato dalla BCE, oltre all'annunciato Pandemic Emergency Purchase Programme per 750 miliardi di euro), ma anche con una moratoria generalizzata delle azioni esecutive contro le imprese insolventi (nella direttiva UE 1023/2019 agli art. 6 e 7 è appunto concessa la possibilità di una sospensione delle azioni esecutive individuali). In questa direzione si sono già mossi diversi legislatori europei, come Svizzera e Spagna. Altri si stanno muovendo come Francia e Regno Unito.
Leggi dopo |
Il Decreto Liquidità e il falso mito della continuità aziendale
Crisi d'impresa e insolvenzaIl Legislatore dell’emergenza è intervenuto tra le altre, su talune disposizioni fondamentali in ambito concorsuale e societario con lo scopo di creare condizioni di favore per il permanere della continuità aziendale di molte imprese colpite dall'arresto della produzione. In particolare, ha previsto, all’art. 7 del cd. Decreto Liquidità, la sospensione del primo principio di redazione del bilancio di cui all’art. 2423 bis c.c., consentendo la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale se sussistente al 23 febbraio 2020. Vengono evidenziate le criticità e i rischi che tale norma potrebbe recare con sè e suggerite le possibili soluzioni.
Leggi dopo |
La continuità aziendale "rifinanziata" ha nuova prevalenza sulle procedure concorsuali emergenziali. Una casistica da riordinare?
Concordato con continuità aziendaleCom'è noto, il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020, introduce misure urgenti, contenute nel capo II, volte a garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid 19. La continuità aziendale assume nuova prevalenza, mentre la liquidazione concorsuale è rinviata e tornerà ad essere applicabile con l'insieme dei procedimenti che la governano al termine del periodo emergenziale. In questa nuova prevalenza, il Legislatore disegna una serie di raccordi ed individua soluzioni normative con le quali la continuità aziendale e le misure che la assicurano sono rafforzate rispetto alla liquidazione fallimentare.
Leggi dopo |
La ristrutturazione al tempo del covid-19: prime riflessioni
Accordo di ristrutturazione dei debiti: disciplina generaleLa pandemia in corso suggerisce di svolgere alcune riflessioni rispetto ai suoi effetti sulle operazioni di ristrutturazione, in fase di preparazione, di perfezionamento e di esecuzione, con particolare riguardo al profilo finanziario ed al più rilevante profilo patrimoniale.
Leggi dopo |
L'incidenza del “Decreto Liquidità” sulle procedure prefallimentari
Istruttoria prefallimentareAl fine di agevolare la ripresa economica e finanziaria del Paese ed arginare le conseguenze negative dell'emergenza epidemiologica sulle imprese, il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 reca “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (c.d. “Decreto Liquidità”). Le misure di contenimento – adottate oramai a livello mondiale – si ripercuotono immediatamente sul tessuto produttivo, soprattutto in termini di contrazione dei meccanismi di domanda/offerta e di import/export, di perturbazione dei sistemi di approvvigionamento e di sconvolgimento dei mercati finanziari globali e comportano una grave crisi di liquidità nei confronti di imprese, anche sane e solvibili, idonea a pregiudicarne la sopravvivenza sul mercato.
Leggi dopo |