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Giurisprudenza commentata su Patrimoni destinati ad uno specifico affare |
Crediti verso un patrimonio destinato e interruzione del processo per sopravvenuto fallimento della Società costituente
Tribunale di Torino
Pur essendo il Patrimonio Separato Destinato ad uno Specifico Affare, ex art. 2447-bis, lett. a), c.c., un complesso di beni e rapporti distinto rispetto al restante patrimonio della Società per Azioni che lo abbia costituito, deve dichiararsi l’interruzione del giudizio civile in cui si controverta di un rapporto obbligatorio riferibile a un Patrimonio Destinato, quando sia dichiarata fallita la Società per Azioni che lo abbia costituito, stante il disposto dell’art. 155 l. fall., a tenore del quale i rapporti prima riferibili al patrimonio separato fanno capo, a partire dal fallimento, alla gestione separata attribuita ex lege al curatore del fallimento, che è chiamato a provvedere a norma dell'art. 107 l. fall. alla cessione del patrimonio a terzi al fine di conservarne la funzione produttiva, o, se la cessione non è possibile, a provvedere alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.
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