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Giurisprudenza commentata su Concordato con continuità aziendale |
Il concordato con continuità aziendale: compatibilità con l’affitto d’azienda e durata poliennale del piano
Tribunale di Monza
Il contratto di affitto d’azienda non è di per se stesso incompatibile con il concordato con continuità aziendale, purché l’affittuario, seppur sotto la condizione sospensiva d’omologazione della proposta concordataria, si impegni ad acquistare i beni affittati e quest’acquisto, cui è collegato l’incasso delle somme da destinare al pagamento dei creditori concordatari, intervenga entro un tempo massimo non superiore a quello di un’ordinaria liquidazione, pena la mancanza della causa concreta della domanda di concordato e la sua conseguente inammissibilità.
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Il concordato con continuità aziendale: requisiti del piano e oggetto della relazione di attestazione
Tribunale di Milano
Il Tribunale, nella valutazione di ammissibilità del concordato con continuità aziendale ex art.186-bis l. fall. deve verificare che il piano preveda, quale modalità esecutiva, la prosecuzione dell’attività d’impresa, che detto piano contenga un’analitica indicazione dei costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura, e che lo stesso piano sia attestato dal professionista in ordine alla funzionalità della prosecuzione dell’attività al migliore soddisfacimento dei creditori.
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Concordato con continuità aziendale e requisiti di ammissibilità
Tribunale di Firenze
Risulta applicabile la disciplina dettata dall’art. 186-bis l. fall. ed i relativi benefici anche all’ipotesi di piano concordatario che preveda la prosecuzione dell’attività di impresa tramite l’affitto d’azienda, dovendosi rintracciare la prevista “cessione dell’azienda in esercizio” allorquando, essendo stato già attuato l’affitto d’azienda, sia altresì prevista la cessione d’azienda al medesimo affittuario, che in tal senso si è impegnato sottoscrivendo la proposta d’acquisto.
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Il concordato con continuità aziendale: linee guida e sindacato del Tribunale nella fase ammissiva
Tribunale di Roma
Il Tribunale, nella fase di ammissione d’un debitore ad un concordato preventivo con continuità aziendale, deve valutare se la prosecuzione dell’attività d’impresa sia effettivamente funzionale a garantire la più ampia soddisfazione dei crediti concorsuali, verificando la completezza del piano, in termini di sviluppo d’una analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi nel periodo di riferimento, e l’esaustività dell’attestazione, in termini non solo di affermazione della veridicità dei dati aziendali, ma anche di accertamento, con puntualità e coerenza logica nella prospettiva della massimizzazione dei ricavi a beneficio del ceto creditorio, della preferenza della prosecuzione dell’esercizio aziendale rispetto alla liquidazione.
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«Spigolature» e dubbi in tema di (pre)concordato, continuità aziendale e sospensione/scioglimento dei contratti pendenti
Tribunale di Monza
Tribunale di Catanzaro
Lo scioglimento o la sospensione dei contratti pendenti possono essere richiesti dal debitore anche in caso di deposito di domanda di concordato c.d. "in bianco" ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. Spetta al Tribunale, chiamato ad accordare il beneficio, l'attenta valutazione dell’effettiva inutilità per la procedura della prosecuzione dei contratti pendenti, e tale valutazione è impossibile in assenza di elementi di giudizio quali la tipologia di concordato che il debitore intende proporre, l'esposizione della situazione economica aggiornata, l'incidenza della prosecuzione dei contratti sul passivo concordatario.
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