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Dubbi e perplessità, riprendendo l’acuto spunto di Luciano Panzani (Concordato in bianco e sospensiva su proposta di accordo di ristrutturazione: prime questioni, del 18.10.2012), sorgono sull’esercizio (o, meglio, sul mancato esercizio) dei poteri del giudice in merito alla domanda di concordato preventivo c.d. «in bianco», a ragione degli effetti importanti che una tale tipologia di domanda produce ex lege a favore del debitore proponente e solo indirettamente (e, non di rado, eventualmente) a favore dei creditori.
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