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L'art. 86 del Codice della crisi, da un lato, ammette una moratoria fino a 2 anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione; dall'altro, ne limita l'applicazione al solo concordato con continuità aziendale, ma ammettendo i creditori prelazionari al voto.
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