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Revoca dell’ammissione del concordato: la rinunzia alla proposta con “nuova domanda” dopo l’atto di frode |
La rinunzia alla domanda di concordato nel corso del giudizio di revoca, se uno dei legittimati ha svolto istanza di fallimento, presuppone l’assenso di questi ultimi; in ogni caso qualsiasi modifica della proposta concordataria non comporta soluzioni di continuità nella procedura, che resta unitaria, né può rimuovere la rilevanza del compimento di atti di frode, che costituisce un fatto storico ormai acquisito e definitivo.
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