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Accertamento del passivo, azione revocatoria, computo del periodo sospetto e consecuzione di procedure |
TRIBUNALE DI TORINO
Quando ad un procedimento di concordato preventivo introdotto con domanda depositata dopo il 10 settembre 2012 segua – senza soluzione di continuità – la dichiarazione di fallimento del debitore, il periodo di sei mesi previsto dall’art. 67, comma 1, n. 4), della legge fallimentare si computa a ritroso con decorrenza dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.
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