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TRIBUNALE DI TORINO
Neppure dopo la modifica dell’art. 2751-bis n. 5 c.c. operata dal D.l. 5/2012 il solo fatto dell’iscrizione dell’imprenditore alla Camera di commercio con la qualifica di imprenditore artigiano non dà diritto all’ammissione al relativo privilegio di sede di verifica allo stato passivo.
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