Nella composizione della crisi da sovraindebitamento, la cui disciplina appare essere in controtendenza rispetto alla scelte operate dal Legislatore in tema di concordato preventivo, il tribunale è chiamato a più riprese e sotto diversi profili a verificare la meritevolezza del soggetto sovraindebitato.
Lo dimostra la previsione secondo cui l’OCC deve indagare sulle cause dell’indebitamento, sulla diligenza del debitore nell’assunzioni delle obbligazioni, sull’attendibilità della documentazione allegata e, in sintesi, sulla condotta del debitore nel periodo antecedente l’accesso alla procedura.
L’esistenza di atti in frode rende, dunque, inammissibile sia l’accordo, sia il piano del consumatore che la procedura di liquidazione dei beni. Sarebbe, infatti, irragionevole pensare che la medesima espressione “atti in frode” che ricorre sia nell’art. 10 che negli artt. 12 bis e 14 quinquies vada interpretata diversamente a seconda che sia formulata una proposta di accordo o il debitore faccia ricorso ad una delle altre procedure previste dalla medesima legge.
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