Nel concordato preventivo, il pagamento integrale dell’IVA non comporta una violazione dell’art. 160, comma 2, l. fall., con riguardo al divieto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione: la possibilità di derogare alle norme sulla gradazione dei privilegi discende dalla natura di norma eccezionale dell’art. 182-ter l. fall., con la conseguenza che il pagamento del credito Iva non presuppone il ricorso a finanza esterna, neppure in caso di incapienza del patrimonio del debitore concordatario per il soddisfacimento degli altri creditori.
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Tribunale di Torino - 22 gennaio 2015
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