Il contenuto integrale è riservato solo agli utenti abbonati che hanno effettuato la Login.
Non sei ancora abbonato? ABBONATI SUBITO
ABBONATI ONLINE | Preferisci vedere il prodotto insieme a un nostro esperto? |
---|---|
Abbonamento al portale
|
|
![]() |
Concordato liquidatorio con assuntore e deposito delle somme necessarie per la procedura ex art. 163 l. fall. |
TRIBUNALE DI VIGEVANO
In una proposta di concordato preventivo liquidatorio con assuntore, il deposito delle somme di cui all’art. 163 l. fall. deve consistere in una percentuale delle somme necessarie per lo svolgimento della procedura fino all’omologa: va calcolato come percentuale della sommatoria di diverse voci (somme per Imu e altri tributi, compensi per collegio sindacale e altri organi) e non sulla base di una previsione dell’ammontare dei compensi per il solo commissario giudiziale.
Leggi dopo |