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Il debito per IVA va sempre pagato per intero nel concordato preventivo, a prescindere dalla presenza o meno di una transazione fiscale, atteso che la norma che lo prevede va considerata di natura inderogabile, come è confermato dalla disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, e ciò anche con finanza di terzi, posto che il pagamento al 100% dell’IVA deve integrare una previsione del piano concordatario, restando perciò indifferente alla provenienza della finanza occorrente.
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