La disciplina dell’art. 72-quater l.fall. non ha fatto venir meno la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo: quest’ultimo contratto è caratterizzato dal fine del trasferimento della proprietà e, pertanto, le prestazioni non sono scindibili, con la conseguenza che non è possibile distinguere tra prestazioni ante e post domanda di concordato preventivo. In caso di ammissione al concordato preventivo, tale contratto deve intendersi pendente e, nel caso il debitore intenda darvi esecuzione, dovrà procedere all’adempimento integrale dell’obbligazione.
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