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Fallimento: non è prededucibile il compenso professionale che non ha portato vantaggi agli interessi del ceto creditori |
TRIBUNALE DI ROMA
Il compenso per prestazione professionale non può ritenersi prededucibile, ex art. 111 l. fall., in quanto non determinante la nascita di un credito funzionale alla procedura concorsuale, quando l’attività professionale sia riferita, come nel caso di specie, ad un’attività prodromica al fallimento della società, relativa ad una procedura di concordato preventivo poi dichiarata inammissibile dal tribunale.
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