Nella fase di esecuzione del concordato, successiva all’omologazione, laddove sorga una causa di impossibilità di realizzazione del piano concordatario, non può ritenersi ostativo all’accoglimento dell’istanza di fallimento (nella specie di auto-fallimento) l’assenza o l’impossibilità di risoluzione del concordato.
In tema di rapporto tra procedura prefallimentare e concordataria, trova applicazione l’istituto processuale della continenza il quale consente al giudice di decidere anche le istanze di fallimento riunite ove ne ricorrono i presupposti oppure, in caso opposto, dichiararne l’improcedibilità. Tale soluzione si attaglia alla fase precedente all’omologazione, in quanto la domanda concordataria e l’istanza di fallimento sono tra loro incompatibili, in quanto dirette a regolare la stessa situazione di crisi.
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