02 Dicembre 2016
| La Redazione
Tribunale di Rovigo
L’autorizzazione al pagamento di crediti strategici durante la pendenza di concordato può essere concessa solo se il fine della procedura sia quello della continuità aziendale e se le prestazioni corrispondenti a tali crediti si presentino come essenziali a tal fine e funzionali al soddisfacimento degli altri creditori.
Diversamente, qualsiasi pagamento di crediti anteriori, realizzato in pendenza del concordato, è vietato, in quanto, oltre ad essere in contrasto con il principio della par condicio creditorum (ex artt. 168 e 184 l. fall), rischia di ledere l’odine dei crediti e i diritti di prelazione.
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