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Art. 44 CCII: proroga del termine per il deposito della documentazione in pendenza dell’istanza di liquidazione giudiziale |
Trib. Brescia
Il Tribunale di Brescia decide su una richiesta di proroga del termine ex art. 44, comma 1 lett. a), CCII avanzata in pendenza di istanza di liquidazione giudiziale, quest’ultima depositata da un presunto creditore prima dell’originario ricorso ex artt. 40 e 44 CCII per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione.
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