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Il Tribunale di Torino ritiene applicabile la disciplina codicistica dettata dall’art. 280 CCII ad una procedura di esdebitazione, evidenziandone la natura autonoma rispetto a quella fallimentare ed escludendo, per tale istituto, l’ultrattività prevista dall’art. 390 CCII. Di conseguenza, per la concessione della esdebitazione, non viene richiesta la soddisfazione, anche parziale, dei creditori concorsuali.
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