Nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, il creditore proponeva reclamo contro il piano di riparto finale del liquidatore giudiziale, sollevando contestazioni circa le modalità di distribuzione delle somme ottenute a seguito della cessione di beni oggetto di garanzia prelatizia.
In particolare, al liquidatore giudiziale veniva contestato che nel piano di riparto finale, egli aveva imputato gli oneri di carattere generale indistintamente sulla massa mobiliare e immobiliare, seguendo unicamente un criterio di proporzionalità del valore realizzato a seguito delle cessioni.
Il Tribunale di Roma, rigettando il reclamo proposto, si pronuncia statuendo che, tenuto conto del dato legislativo (contenuto negli artt. 111, 111 bis e 111 ter L.Fall. e attualmente riprodotti negli artt. 221, 222 e 223 CCI) e della sua corretta esegesi, la riduzione della soddisfazione del creditore pignoratizio non può limitarsi ai soli esborsi che si giustifichino per la loro pertinenza o utilità alla realizzazione del credito ipotecario ma deve estendersi anche agli esborsi inerenti l’avvio e lo svolgimento della procedura concordataria. Il sacrificio delle ragioni del creditore pignoratizio si giustificano in quanto tali esborsi si riferiscono all’interesse generale dei creditori.
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