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Contratto di prestazione d’opera stipulato dall’associazione professionale, insinuazione al passivo e collocazione del credito |
Trib. Roma
Ai fini della collocazione privilegiata del credito professionale ai sensi dell’art. 2751-bis n. 2 c.c., il requisito dell’esercizio prevalente o esclusivo dell’attività professionale da parte del singolo professionista ricorre anche quando l’associato che ha svolto l’attività in via esclusiva o prevalente si sia avvalso di collaboratori che ha coordinato e del cui lavoro si è appropriato assumendone la paternità e la responsabilità nei confronti del cliente.
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