La teorica presenza di un’obbligazione risarcitoria, fonte di crediti prededucibili, in capo alla società ammessa alla procedura concordataria, non osta all’esecuzione del concordato già omologato, non essendovi obblighi per gli organi della procedura di accantonare risorse nella previsione di un eventuale riconoscimento del credito disconosciuto.
L’accantonamento di una somma, disposto dal giudice che ha omologato un concordato liquidatorio, per garantire un credito eventuale derivante dall’obbligazione risarcitoria che grava sulla società debitrice, può essere revocato, con conseguente possibilità di dare esecuzione alla proposta liquidando l’attivo, se il credito disconosciuto appare tutt’altro che liquido, certo ed esigibile, ed anzi condizionato all’emissione di una sentenza di accertamento definitiva.
Il liquidatore giudiziale è legittimato a soddisfare le ragioni dei creditori, portando a compimento la liquidazione dell’attivo e ripartendo quanto realizzato secondo le previsioni di una proposta già approvata ed omologata, secondo il principio generale della gestione dell’insolvenza in tempi ragionevoli; è fisiologico che a concordato eseguito intervengano fatti genetici, non previsti, generanti un nuovo obbligo di pagamento, rispetto ai quali opera il principio della c.d. stabilità dei riparti.
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