Il Tribunale di Torino concede ad una società che aveva depositato domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall. - e pur in pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento - il termine massimo di 120 giorni per il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti.
Come evidenziato nel decreto, infatti, ai sensi dell’art. 22 D.L. n. 118/2021 il termine ex art. 161 comma 6, l.fall. può essere compreso fra i 60 giorni e 120 giorni anche in pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento.
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