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Il fallimento della società priva il singolo creditore dell’azione individuale di responsabilità verso l’amministratore |
Trib. Milano
L’azione di responsabilità verso i creditori sociali, ex art. 2394 c.c., per le s.p.a., ed ex art. 2476, comma 6, c.c., per le s.r.l., pone in capo agli amministratori, tenuti ad una corretta gestione sociale in forza della carica ricoperta nell’interesse della società e per l’attuazione del suo oggetto, una specifica obbligazione anche verso i creditori, finalizzata alla conservazione della garanzia patrimoniale della società, ex art. 2740 c.c.
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