Casi e sentenze

Misure cautelari e protettive nella composizione negoziata della crisi d’impresa

05 Agosto 2022 |

Trib. Catania

Composizione negoziata della crisi (nel CCI)

In assenza di un piano di risanamento già redatto, per accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, l’imprenditore deve effettuare una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito e l’entità dei flussi finanziari liberi. Ciò vuol dire che, nel momento in cui l’imprenditore richiede di accedere alla procedura, l’impresa deve già aver individuato, sia le ragioni della propria crisi, sia il percorso di risanamento.

Partendo da queste premesse, il tribunale di Catania ha ritenuto che, al fine di concedere e confermare le misure cautelari (ossia, la sospensione dei pagamenti nei  confronti di alcuni creditori) o le misure protettive (ossia, l’inibizione delle azioni esecutive), non è sufficiente la volontà espressa dall’imprenditore di instaurare delle trattative con i debitori ma è necessario che questo alleghi e dimostri l’esistenza di una finalità di tutela del patrimonio o dell’impresa in una prospettiva di effettivo avvio di un percorso di risanamento.

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