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Il ricorso per la conferma delle misure protettive necessarie per concludere le trattative con il ceto creditorio, previsto dall’art. 7 D.L. 118/2021, conv. in L. 147/2021, contestuale o successivo all’istanza di nomina dell’esperto, deve essere depositato unitamente ai documenti richiesti dallo stesso art. 7, comma 2, del decreto a pena di inammissibilità.
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