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Nel concordato in continuità le percentuali di soddisfacimento dei creditori indicate nel piano sono vincolanti |
TRIBUNALE DI BERGAMO
Nel concordato con continuità aziendale l’indicazione della percentuale di soddisfacimento dei creditori deve ritenersi vincolante e non meramente orientativa, come avviene invece nel concordato liquidatorio: se così non fosse, sarebbe vanificata la prescrizione di cui all’art. 186-bis, comma 2, lett. b) l. fall., che impone l’attestazione della convenienza, per i creditori, della proposta in continuità rispetto all’alternativa liquidatoria.
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