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Preconcordato e necessaria specificazione nella proposta della natura liquidatoria o in continuità aziendale |
TRIBUNALE DI MILANO
Il debitore che depositi una domanda di concordato con riserva, ex art. 161, comma 6, l. fall., è tenuto a specificare chiaramente l’oggetto della proposta e le previsioni del piano ad esso sotteso, e a indicare se il concordato avrà natura liquidatoria ovvero in continuità.
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