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Tribunale di Benevento
L’art. 20, comma 7, L. n. 20/1999, nella sua attuale formulazione normativa, riserva in via esclusiva al Pubblico Ministero il potere di sospendere le procedure esecutive e, più in generale, i termini di pagamento derivanti da mutui e da crediti erariali, introducendo così, di fatto, l’effetto sospensivo in questione come conseguenza automatica del provvedimento del P.M.
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