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Il Giudice milanese statuisce in ordine alla revocabilità ex art 67 comma 2 l. fall. di due pagamenti effettuati da una società successivamente fallita. In particolare, Il Tribunale affronta le questioni della collocazione temporale dei pagamenti contestati all’interno del semestre sospetto, visto anche il succedersi di diverse procedure concorsuali, e della sussistenza, in capo alla beneficiaria dei suddetti pagamenti, della scientia decoctionis.
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