Il quadro interpretativo sulla fiscalità di chiusura dei fallimenti con giudizi pendenti si va via via meglio delineando per effetto dei molteplici interpelli inoltrati dalle curatele fallimentari all’Agenzia delle Entrate.
Dopo le posizioni espresse dalla Direzione regionale del Veneto e dalla Direzione centrale (in questo portale con note del 2 settembre 2016 e in data 7 novembre 2016) registriamo ora un nuovo intervento, sempre della Direzione centrale, reso noto dall’Associazione concorsualisti di Milano a seguito di un interpello inoltrato da un proprio associato.
Senza nuovamente ripercorrere le diverse problematiche e le criticità ancora sul tappeto (per una loro panoramica si rinvia alle note soprarichiamate) ci limitiamo ad esaminare le questioni poste all’attenzione dell’Agenzia con l’interpello citato ed il parere espresso.
Il quesito era volto a conoscere, in caso di chiusura anticipata del fallimento, la posizione erariale in ordine:
- ai termini di presentazione della dichiarazione dei redditi del maxiperiodo fallimentare;
- alle modalità di emissione delle note di variazione IVA da parte dei creditori rimasti parzialmente o completamente insoddisfatti in sede di riparto finale.
Per quanto attiene ai termini di presentazione della dichiarazione finale l’Agenzia, richiamate le norme vigenti e le proprie precedenti interpretazioni, conclude:
- per la necessità, dopo quella presentata alla chiusura del fallimento, della presentazione di una seconda dichiarazione finale volta a rideterminare il nuovo reddito, o la minor perdita, alla luce del risultato dei giudizi;
- per il decorso dei termini di presentazione (nove mesi) a far data dalla definizione dei giudizi pendenti.
In riferimento alle note di variazione IVA, richiamato il disposto dell’art. 26 del d.P.R. 633/1972 e la propria precedente circolare sul tema (77E/2000), l’Agenzia conclude negando in tale circostanza la facoltà di emissione della nota alla chiusura del fallimento e facoltizzandola solo dopo la conclusione dei giudizi e a seguito dell’esecutività del piano di riparto supplementare (…momento in cui si avrà certezza delle somme distribuite ai creditori).
Osservazioni
Nulla da osservare sulla precisazione del momento iniziale dal quale far decorrere il termine di nove mesi per la presentazione dell’ulteriore dichiarazione, che viene precisato essere riferita all’intero maxiperiodo fallimentare, comprensivo quindi del segmento supplementare (e per l’effetto rettificativa di quella già presentata alla chiusura della procedura) e non alla sola frazione supplementare (e quindi integrativa della precedente), come aveva viceversa lasciato intendere il parere della Direzione Regionale del Veneto.
Anche se potranno sorgere dubbi sulla determinazione dell’esatto termine iniziale, dal momento che la definizione dei giudizi pendenti è una locuzione che può essere riferita a diverse fasi processuali, potremo verosimilmente ritenere che:
- nel caso di definizione giudiziale, essa non potrà che coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (o l’ultimo dei giudizi) e quindi, nel caso di giudizi di primo e di secondo grado, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla notifica della sentenza (o, in caso di omessa notifica, entro sei mesi dal suo deposito in cancelleria) mentre per i giudizi di cassazione si dovrà considerare la sola data dal deposito;
- nel caso di definizione negoziale, essa dovrebbe coincidere con la data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo.
Non pare viceversa una scelta opportuna, seppur coerente sotto il profilo interpretativo (la norma esige infatti la certezza dell’inesigibilità del credito), la negazione della facoltà di emissione della nota di variazione alla chiusura del fallimento ed il suo rinvio all’esecutività del piano di riparto suppletivo.
A fronte di una manifesta volontà politica volta a rimuovere la già grave stortura derivante dall’obbligo di emissione della nota a conclusione della procedura, consentendone viceversa l’anticipazione al suo avvio (disposizione abortita solo per questioni di gettito e di cui l’Agenzia si dimostra bene a conoscenza avendo citato nel corpo del parere i rispettivi provvedimenti di introduzione e di abrogazione; rispettivamente l’art. 1, comma 126, della legge 208/2015 e l’art. 1, comma 527, della legge 232/2016), l’imposizione di un ulteriore differimento fino alla conclusione dei giudizi, che protrarrà ulteriormente di anni il recupero dell’IVA di rivalsa, poteva essere decisamente evitata.
Nei commenti pubblicati in questo portale era già stata suggerita la soluzione che sembrava più coerente ed equilibrata, ossia il mantenimento della facoltà di emissione della nota alla chiusura del fallimento con obbligo di ulteriore rettifica di segno opposto nella (verosimilmente marginale) circostanza che con il riparto supplementare si pervenisse al soddisfacimento di creditori che l’avevano precedentemente emessa (obbligo che, peraltro, poteva ritenersi già implicito nel sistema, non essendovi alcun dubbio sulla necessità del riversamento dell’eventuale iva incassata con il riparto supplementare), ma è evidentemente prevalsa l’interpretazione più rigida e formale.
Non resta quindi che confidare nell’ormai prossimo intervento della Corte di Giustizia (dopo che una Commissione tributaria ha sollevato la pregiudiziale comunitaria nella vertenza che vede contrapposto il creditore di un fallimento, che aveva emesso la nota all’avvio di una procedura, e l’Agenzia delle Entrate, che aveva ripreso a tassazione, sanzionandola, l’IVA indebitamente detratta) dove si dibatterà proprio sui tempi di recupero dell’IVA di rivalsa in caso di procedure concorsuali aperte a carico del debitore e dove l’Avvocato generale ha già concluso per l’irragionevolezza dell’obbligo di attesa del loro esito per contrasto con l’art. 11, parte C, seconda frase, della sesta direttiva 77/388 (che “…non consente una limitazione sproporzionata della possibilità di rettifica della base imponibile. Esso consente tuttavia agli Stati membri di tener conto delle peculiarità delle incertezze in caso di mancato pagamento tramite l’imposizione al soggetto passivo di determinate misure ragionevoli ma l’onere della conclusione di una procedura concorsuale concernente il destinatario della prestazione costituisce, tuttavia, una limitazione sproporzionata”) ritenendo adeguato, quale correttivo in caso di pagamento successivo, la (sopra ipotizzata) rettifica di segno opposto (Causa C-246/16, in questo portale con nota del 9 giugno 2017).
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