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La sostenibilità del debito nei sei mesi successivi: una formulazione infelice per l’identificazione degli indici di allerta |
L’art. 13 CCI sancisce che costituiscono indicatori di crisi ai fini delle misure di allerta gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. Il legislatore, consapevole della marcata indeterminatezza della nozione di squilibrio, si preoccupa di fornire ulteriori indicazioni e precisa che essa debba essere rilevata “attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e della continuità aziendale per l’esercizio in corso”.
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