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Proroga del termine ex art. 44 CCII: cui prodest la negazione in caso di istanza di liquidazione giudiziale “successiva”? |
L’articolo analizza la norma contenuta all’art. 44, comma 1, lett. a) CCII, in particolare laddove viene stabilito che la proroga del termine per il deposito della documentazione prescritta non può essere disposta dal Tribunale nel caso in cui siano state avanzate domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, senza distinguere tra domande presentate prima del ricorso prenotativo e domande presentate dopo di esso.
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