Focus

Aspetti penalistici della riforma del Codice della crisi: il d.l. n. 118/2021

Sommario

Premessa | La modifica dell'art. 236 l. fall. | Limiti all' incriminazione per bancarotta preferenziale e bancarotta semplice |

 

L'Autore, dopo essersi soffermato in un precedente articolo sulla figura dell'esperto in un'ottica di carattere penalistico, approfondisce ora le norme di carattere specificamente specialistico contenute nel D.L. 118/2021, in particolare: a) la modifica del comma 3 dell'art. 236 l. fall.; b) la previsione di cui all'art. 12, comma 5, che riproduce il contenuto precettivo dell'art. 217-bis l. fall., stabilendo che le disposizioni degli artt. 216, comma 3, e 217 l. fall. «non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto» nonché «ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale».

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