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La disciplina dei rapporti pendenti nel concordato preventivo. L’inapplicabilità degli artt. 72 e segg. l. fall. | La sorte dei debiti risultanti da contratto di leasing già risolto | La sorte del contratto di leasing in corso a seguito della domanda di concordato | Segue. Il trattamento dei debiti anteriori e successivi alla domanda di concordato | Presentazione della domanda di concordato e clausola di risoluzione automatica del contratto. La risoluzione anticipata prevista nella proposta concordataria |
La riforma del diritto fallimentare, pur nella varietà di interventi ripetuti nel tempo, non ha disciplinato in alcun modo i rapporti pendenti nel concordato preventivo. Di conseguenza, appurata in generale l’inapplicabilità a tale procedura degli artt. 72 segg. l. fall., si analizzano più in particolare gli effetti del concordato preventivo sul contratto di leasing ancora in corso di esecuzione, il trattamento dei debiti anteriori e successivi alla domanda di concordato e, infine, la sorte della clausola secondo cui l’ammissione ad una procedura concorsuale, concordato preventivo incluso, costituisce causa di risoluzione automatica del contratto.
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