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L'autorizzazione al pagamento di crediti anteriori nel concordato preventivo nella nuova formulazione del CCII |
D.Lgs. 14/2019 (c.d. CCII)
La norma di riferimento: ratio e finalità | Il presupposto della continuazione dell'attività aziendale | I pagamenti autorizzabili: i debiti verso creditori “anteriori” essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori | La misura dei pagamenti | L'attestazione del professionista indipendente | Il pagamento dei debiti pregressi nei confronti dei lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione | Il pagamento delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa |
L’art. 100 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza disciplina il pagamento dei crediti sorti anteriormente al deposito, da parte del debitore, della domanda di concordato in continuità, anche se temporanea e/o relativa solo ad un ramo d’azienda. Gli Autori analizzano la disciplina dettata da tale norma, operando un raffronto con l’art. 182-quinquies, commi 5 e 6 della Legge Fallimentare, e segnalando come, con essa, il legislatore abbia dissipato dubbi interpretativi e colmato lacune normative.
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