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Il nuovo programma di liquidazione: forma e contenuto | Il ridisegnato ruolo del giudice delegato | La vendita dell’azienda, dei blocchi di beni o rapporti, dei crediti e delle partecipazioni | Le modalità della liquidazione | Gli altri poteri del giudice delegato | L’esercizio dell’impresa del debitore | L’affitto d’azienda |
L’art. 213, comma 1, del Codice della crisi e dell’insolvenza mutua a pieno il contenuto attuale del primo comma dell’art. 104-ter l.fall., spalancando un’identica “finestra” temporale, entro cui il programma di liquidazione va predisposto: l’elaborazione andrà svolta nei sessanta giorni successivi alla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre i centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale.
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