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Adozione di misure cautelari in ipotesi di coesistenza tra istruttoria prefallimentare e domanda di concordato |
Massima | Il caso | Questioni giuridiche | Osservazioni | Conclusioni |
Sussiste, tra procedura prefallimentare e concordataria, un rapporto di continenza c.d. per specularità, per cui in ipotesi di coesistenza tra le due procedure concorsuali se ne impone la trattazione congiunta. L'impossibilità di dichiarare il fallimento in pendenza del ricorso per concordato preventivo, tanto più se “in bianco”, e in attesa del suo esito, rende ancor più evidente e necessaria la previsione di un eventuale intervento di natura cautelare, considerato che i creditori sono spogliati, con la presentazione della domanda e l'avvio della procedura, della possibilità di tutelarsi singulatim con azioni esecutive o conservative.
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