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Massima | Il caso | La questione | Le soluzioni giuridiche | Osservazioni |
La condotta dolosa dei revisori consistita nel non avere espresso giudizio negativo, o comunque non avere esplicitamente rilevato gravi falsificazioni dei bilanci nelle loro relazioni, condotta che avrebbe quanto meno comportato la obbligatoria attivazione, da parte se del caso degli organi di vigilanza e comunque del collegio sindacale, dei poteri impeditivi di cui all'art. 2406, comma 2, c.c. (convocazione dell'assemblea qualora vengano ravvisati fatti censurabili e di cui all'art. 2409, comma 7, c.c..; denuncia al Tribunale), può integrare condotta omissiva penalmente rilevante ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. e quindi di concorso del reato ai sensi dell'art. 110 c.p. dei revisori con gli amministratori, per il reato di bancarotta societaria.
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