Il contenuto integrale è riservato solo agli utenti abbonati che hanno effettuato la Login.
Non sei ancora abbonato? ABBONATI SUBITO
ABBONATI ONLINE | Preferisci vedere il prodotto insieme a un nostro esperto? |
---|---|
Abbonamento al portale
|
|
Tribunale di Padova
Massima | Il caso | Le questioni giuridiche | Osservazioni | Conclusioni | Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi |
La veridicità dei dati da valutare al fine della manifestazione di consenso da parte dei creditori deve essere garantita soprattutto dal commissario giudiziale. L'assolvimento del suo compito richiede che la proposta di concordato sia seria e non abbia finalità meramente dilatorie, e la documentazione prodotta dal debitore, che costituisce la base di partenza delle sue indagini e valutazioni, sia completa e soprattutto che possa essere inquadrata effettivamente nel tipo richiesto dal legislatore. Tale fondamentale esigenza richiede di verificare che la relazione sulla situazione patrimoniale ed economica e finanziaria dell'impresa sia aggiornata e che contenga effettivamente una dettagliata esposizione della situazione sia patrimoniale sia economica sia finanziaria dell'impresa. Deve considerarsi inammissibile la proposizione di concordato in cui si è prevista la falcidia dei crediti privilegiati generali in presenza di risorse destinate ai creditori chirografari.
Leggi dopo |