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Destinazione dei flussi derivanti dalla continuità aziendale e dei frutti dell'immobile gravato da ipoteca |
Tribunale di Catania
Massime | Il caso | Le questioni giuridiche e le possibili soluzioni | Osservazioni | Conclusioni |
I flussi derivanti dalla continuità aziendale non costituiscono nuova finanza liberamente destinabile al ceto creditorio senza il necessario rispetto delle cause legittime di prelazione, in quanto la possibilità di destinare tali flussi al pagamento dei creditori in deroga all'art. 2740 c.c. comporterebbe la totale inapplicabilità dell'art.160 comma 2 l.fall. (alterazione cause legittime di prelazione).
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