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Massima | Il caso | La questione giuridica | Inquadramento normativo | Le argomentazioni del TAR |
Successivamente all'omologazione del concordato preventivo, devono ritenersi cessati i poteri autorizzatori previsti per gli atti di gestione dell'impresa in capo al tribunale e/o al giudice delegato, con la conseguenza che i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento dei pubblici appalti previsti dagli artt. 80, comma 5, lett. b) e 110 D.Lgs. 50/2016, nonché dall'art. 186-bis, commi 4 e 5 l.fall. – coerentemente con la disciplina generale di cui agli artt. 161 e 167 l.fall. – devono intendersi riferiti alla sola ipotesi della pendenza della procedura concordataria, che prende le mosse con il deposito della domanda e si conclude con l'omologazione.
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