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In pendenza del termine per la proposizione della proposta di concordato preventivo, la procedura (esecutiva, cautelare o esecutiva di un provvedimento cautelare) si trova in una fase analoga a quella della sospensione che si verifica ex lege all’atto della pubblicazione della domanda di concordato presso il Registro delle Imprese, nonché alla sospensione c.d. “esterna” che si verifica nell’esecuzione forzata ex art. 623 c.p.c. per vicende legate al titolo che apre l’esecuzione. A norma dell'art. 168 l. fall., nessuna azione esecutiva può essere iniziata o proseguita, a pena di nullità, nei confronti del patrimonio del debitore dalla data in cui questi abbia chiesto l'ammissione alla procedura concordataria e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.
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