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Massima | Il caso | Questioni giuridiche | Osservazioni | Guida all'approfondimento |
Gli effetti esdebitatori del concordato preventivo omologato non si producono nel caso in cui il fallimento venga dichiarato omisso medio durante la pendenza dei termini previsti per l’azione di risoluzione del concordato ex art. 186 l. fall., poiché in tal caso il programma negoziale insito nel piano viene meno perché ineseguibile, con la conseguenza che la falcidia dei crediti non si giustifica più.
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