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Massima | Il caso | La questione | Le soluzioni giuridiche | Osservazioni | Guida all'approfondimento |
Nel caso in cui un pegno irregolare costituito a favore di una banca su obbligazioni della medesima sia opponibile al fallimento della società garante, deve escludersi l'operatività dell'art. 53 l. fall. Trova applicazione, invece, l'art. 4 del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, in forza del quale la creditrice pignoratizia può escutere la garanzia finanziaria osservando le formalità previste nel contratto, senza onere di preventiva insinuazione del credito al passivo della procedura fallimentare.
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